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Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, il contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, puo' essere elevato, mediante integrazione a carico della presente legge, nella misura massima di dieci punti percentuali. Puo' essere altresi' elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammessa a finanziamento dalla predetta legge 6 ottobre 1971, n. 853, o da altre leggi. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 283 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.
Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008
