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Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 8 della presente legge e' autorizzata la concessione di un contributo per addetto non superiore a L. 800.000 annue per i primi cinque anni e L. 400.000 annue per i cinque anni successivi. Ai prestiti contratti dalle piccole e medie imprese per il finanziamento della gestione e' estesa la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 283, ultimo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-24;268~art11 · fonte del testo