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In attuazione dell'articolo 13 dello statuto della Regione sarda e nel quadro del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola, la regione predispone un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale, avente come fine la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale, attraverso la costituzione di aziende, singole ed associate, di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie.

Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-24;268~art17 · fonte del testo