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Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 17 e' costituito un monte dei pascoli sia mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, sia mediante l'acquisto di terreni idonei. Tale norma, che opera in tutta la Sardegna, sara' applicata con priorita' nelle zone omogenee a prevalente economia pastorale, definite ai sensi della legge regionale n. 25 del 30 settembre 1971.

Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008

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