Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'indennizzo ai proprietari dei terreni espropriati e' commisurato al prezzo di mercato con pagamento immediato e diretto. La valutazione dei terreni va fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente alla data dell'esproprio. La sezione speciale dell'ente di sviluppo stabilisce lo ammontare dell'indennizzo sulla base del parere espresso da una commissione nominata dall'assessore regionale all'agricoltura. Per i proprietari il cui reddito - ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale sui redditi di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 - non superi i duemilionicinquecentomila, l'indennizzo e' aumentato, in rapporto al maggior valore che le piccole unita' terriere hanno, a parita' di condizioni, rispetto alle grandi. I soggetti di cui al comma precedente, in luogo dell'indennizzo, possono optare per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni previdenziali. L'ammontare annuo della rendita vitalizia sara' stabilito sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile. Tale rendita non deve essere inferiore ai parametri determinati dall'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2 maggio 1972, sempre che ricorrano le condizioni dalla stessa legge regionale stabilite.

Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-06-24;268~art19 · fonte del testo