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All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge provvede la regione autonoma della Sardegna. Le somme stanziate saranno pertanto versate annualmente alla stessa regione, che istituira' per esse una contabilita' speciale, distinta da quella prevista dall'articolo 259, comma secondo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati dalla presente legge. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilita' speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per quelle derivanti dalla revisione dei prezzi, o dall'aggiornamento dei progetti di intervento.
Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008
