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La regione, con propria legge, istituisce una sezione speciale dell'ente di sviluppo, la quale:
- a)provvede agli acquisti e dispone gli espropri;
- b)procede alla ripartizione e all'assegnazione del patrimonio terriero acquisito, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalla stessa legge regionale;
- c)determina la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;
- d)assiste i pastori-allevatori, singoli o associati, nelle iniziative di miglioramento e di trasformazione;
- e)promuove e coordina i programmi di trasformazione dei terreni comunali e degli imprenditori privati;
- f)realizza opere di resse generale. La regione e' altresi' autorizzata nell'ambito dei terreni del monte pascoli di cui all'articolo 18 a disporre con propri atti legislativi tutte le misure necessarie ai fini della costituzione di aziende stabili, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti tali da garantire ai proprietari coltivatori ed agli affittuari immediati condizioni di maggiore redditivita'.
Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008
