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Alla utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali, diretta all'aumento della produzione e al rimboschimento per le parti non trasformabili, provvedono le aziende speciali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991. Ad esse la sezione speciale dell'ente di sviluppo deve assicurare l'assistenza tecnica ed i mezzi finanziari. La regione, con propria legge, definira' compiti, funzioni e strutture delle aziende speciali e i loro rapporti con la sezione speciale dell'ente di sviluppo.
Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008
