Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone, nell'ambito delle aree espropriate o acquistate, un programma coordinato con gli interventi da operare sui terreni comunali e sui terreni privati, fondato:
- a)sul miglioramento dei pascoli;
- b)sulla trasformazione, ove ne sussistano le condizioni, dei pascoli in prati-pascoli;
- e)sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento. Il programma e vincolante: le inadempienze comportano le misure di cui all'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588. L'iniziativa per la realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni puo' essere assunta dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo, dalle aziende speciali, da coltivatori singoli od associati. Il programma deve proporsi l'aumento delle disponibilita' foraggere e l'incremento dell'occupazione, nonche' permanenti miglioramenti del sistema idrogeologico e del paesaggio.
Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008
