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La sezione speciale dell'ente di sviluppo e' tenuta a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprieta' sia in affitto sulla base delle richieste e purche' il cessionario si impegni, qualora non si tratti di azienda gia' economicamente valida, alla costituzione di una azienda pastorale efficiente secondo i criteri stabiliti con legge regionale. Nella cessione in proprieta' dovranno essere preferiti, nell'ordine i coltivatori diretti o pastori singoli od associati, che siano affittuari dei terreni oggetto dell'esproprio, ed i rimanenti coltivatori diretti o pastori. Il prezzo di acquisto dei terreni assegnati in proprieta' agli aventi diritto e le modalita' di pagamento sono stabiliti dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo secondo i criteri fissati dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817. La sezione speciale dell'ente di sviluppo ha diritto di prelazione nel caso di vendita di terreni gia' del monte pascoli concessi in proprieta'.
Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008
