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Il programma per l'acquisizione dei terreni e' predisposto dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo e deve prevedere, nel primo quinquennio di attuazione della legge l'impegno di non meno del 60 per cento dello stanziamento a tal fine stabilito.

Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-24;268~art25 · fonte su Normattiva