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Per l'attuazione delle norme previste dal titolo II della presente legge ed in riferimento all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna) e' autorizzata la spesa di 260 miliardi, che saranno cosi' ripartiti: 1 miliardo per l'anno 1974, 9 miliardi per l'anno 1975 e 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per gli acquisti e gli espropri; 2 miliardi per l'anno 1974, 9 miliardi per l'anno 1975 e 11 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per le spese di miglioramento e trasformazione nell'ambito del monte pascoli, dei terreni comunali e dei terreni privati; 1 miliardo per l'anno 1974, 4 miliardi per l'anno 1975 e 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per la forestazione. Le somme stanziate saranno versate annualmente alla regione che istituira' per esse una contabilita' speciale.

Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-24;268~art26 · fonte del testo