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La regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti e delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, alle aziende autonome, statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico. Per l'esecuzione dei progetti la regione puo' avvalersi, secondo le modalita' che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno, dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 259, sesto comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Testo in vigore dal 15 luglio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-24;268~art7 · fonte del testo