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Per promuovere la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonche' delle industrie manifatturiere ad alta intensita' di lavoro, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unita' di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli. ((Ai fini della qualificazione delle imprese di piccole e medie dimensioni si tiene conto non soltanto delle dimensioni di ogni singola impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e successive modificazioni ed integrazioni, ma della effettiva autonomia della azienda rispetto alle grandi societa' e gruppi finanziari, sia sotto il profilo giuridico sia dal punto di vista del controllo finanziario)).
Testo in vigore dal 16 novembre 1974 al 22 dicembre 2008
