Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero
Art. 17 — Personale a contratto
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103)). Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.
Testo vigente dal 13 maggio 2000
