((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103)). Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.

Testo vigente dal 13 maggio 2000

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urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401~art17 · fonte su Normattiva