Art. 22 — Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per il personale dell'area della promozione culturale del Ministero nonche' del ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, la normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero e l'ordinamento di settore del Ministero stesso. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge restano in vigore, per il personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e straniere all'estero diverso da quello dell'area della promozione culturale del Ministero, le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e le disposizioni, espressamente richiamate nel suddetto decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' la legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 29 dicembre 1990
