Art. 23 — Abrogazione di disposizioni
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione agli Istituti del titolo I della legge 25 agosto 1982, n. 604, e delle successive modificazioni, salvo che per le destinazioni per le quali siano state gia' avviate le procedure previste dal terzultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge.
Testo vigente dal 29 dicembre 1990
