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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a destinare, con propri decreti, le somme ricavate dall'alienazione degli immobili di cui alla lettera a) del precedente articolo, allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nei capitoli concernenti la costruzione ai impianti nel territorio nazionale.

Testo in vigore dal 3 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-06-30;549~art10 · fonte del testo