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Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facolta' loro consentita dal terzo comma dell'art. 2, saranno a loro domanda collocati nella riserva o a riposo, con diritto allo speciale trattamento economico previsto, per gli ufficiali, dal decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e, per i sottufficiali, dal decreto-legge 13 maggio 1947, n. 500, oppure avranno diritto a restare nei ruoli dell'Esercito.

Testo in vigore dal 3 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-06-30;549~art3 · fonte del testo