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I graduati e militari di truppa non inquadrati nei ruoli sono iscritti nei ruoli stessi in soprannumero e trattenuti in tale posizione fino al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta', oppure potranno ottenere, a domanda, la liquidazione della pensione con le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, sulla base delle paglie percepite alla data di collocamento a riposo e con la maggiorazione prevista dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni. Al personale collocato a riposo ai sensi della seconda parte del precedente comma e' concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa o della indennita' una tantum. Ai graduati e militari di truppa che, entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, inoltrino al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) domanda di volontaria cessazione dal servizio viene, in aggiunta al trattamento di quiescenza, corrisposta una indennita' pari a mezza mensilita' dell'ultimo stipendio o paga con esclusione di carovita ed indennita' accessorie, per ogni anno di servizio effettivo prestato.
Testo in vigore dal 3 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
