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[1]Le spese relative al personale civile dei nuovi ruoli graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[2]All'onere relativo, valutato in lire 150 milioni, sara' fatto fronte con l'equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio dello stesso Ministero concernente contributi ai Depositi cavalli stalloni.

[3]Alle spese relative al trattamento di quiescenza previsto dal precedente art. 4, calcolate in lire 40 milioni, sara' provveduto con i fondi inscritti al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa-Esercito, concernente le pensioni ordinarie.

Testo in vigore dal 3 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-06-30;549~art5 · fonte del testo