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[1]Il riscontro sulla gestione di ciascun Deposito e' effettuato da un Collegio di revisori nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste composto di tre membri effettivi e due supplenti.

[2]Sono membri effettivi un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro e uno del Ministero delle finanze appartenente al ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza.

[3]Sono membri supplenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Ministero del tesoro.

[4]Il Collegio esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferendo su di essi alle Amministrazioni interessate, compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione del Deposito ed esercita le funzioni indicate dagli articoli 2043 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

[5]I componenti del Collegio sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati alla scadenza. La presidenza del Collegio e' affidata al membro effettivo di grado piu' elevato.

Testo in vigore dal 3 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-06-30;549~art7 · fonte del testo