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[1]I Centri rifornimento quadrupedi alle dipendenze del Ministero della difesa sono soppressi, e il personale civile non di ruolo in servizio presso i Centri dismessi a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passa alle dipendenze dell'anzidetto Ministero dell'agricoltura e delle foreste nello stato di diritto in cui si trova all'entrata in vigore della presente legge.

[2]Con decreti interministeriali da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sara' provveduto alla definizione delle prestazioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornira' a quello della difesa per quanto attiene alla produzione e all'allevamento degli equini, in relazione alle particolari esigenze militari, nonche' alla definizione dei corrispettivi compensi.

Testo in vigore dal 3 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-06-30;549~art8 · fonte del testo