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[1]In seno al Consiglio nazionale delle corporazioni e' istituito il Comitato corporativo centrale.
[2]Il Comitato corporativo centrale ha il compito di coordinare l'attivita' del Consiglio; di sostituire, nell'intervallo delle sue riunioni, l'assemblea generale per tutte le deliberazioni di urgenza, eccettuate, comunque, quelle contemplate nell'art. 12, e di dar pareri sulle questioni riflettenti gli orientamenti politici dell'azione sindacale rispetto ai problemi nazionali della produzione ed ai fini morali dell'ordinamento corporativo.
Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943
