Provvedimento abrogato dal regio d.l. 9 agosto 1943, n. 721, convertito senza modificazioni dalla l. 5 maggio 1949, n. 178.
Abrogato dal 18 agosto 1943
Provvedimento abrogato dal regio d.l. 9 agosto 1943, n. 721, convertito senza modificazioni dalla l. 5 maggio 1949, n. 178.
Abrogato dal 18 agosto 1943
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943. 339 parole tolte, 21 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Quando l'Oggetto della deliberazione interessa l'intero ordinamento sindacale e corporativo dello Stato e nei casi tassativamente prescritti dalla presente legge, le sezioni del Consiglio sono convocate in assemblea generale.
tolto: Fanno parte di questa, oltre il Ministro per le corporazioni, il Ministro per l'interno, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il Segretario del Partito Nazionale Fascista, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni e tutti i rappresentanti designati dalle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per le corrispondenti sezioni.
tolto: Delle altre rappresentanze permanenti nelle sezioni partecipano all'assemblea:
tolto: a) per la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, il presidente della Confederazione, e, rispettivamente, dieci e quattro rappresentanti dei Sindacati nazionali di categoria dei professionisti e degli artisti nelle sottosezioni delle professioni libere e delle arti, designati dalla Confederazione suddetta nei modi stabiliti dal regolamento;
tolto: b) per l'Ente nazionale della cooperazione, il presidente dell'Ente ed altri due rappresentanti, designati dall'Ente medesimo tra gli appartenenti alle sezioni.
tolto: Fanno parte, inoltre, dell'assemblea generale:
tolto: 1° i vice segretari e un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito;
tolto: 2° i direttori generali del Ministero delle corporazioni;
tolto: 3° i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
tolto: 4° il presidente dell'Opera nazionale del dopolavoro;
tolto: 5° il presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale; 6° il presidente dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra; 7° il presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti;
tolto: 8° un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, designato dall'Associazione medesima
tolto: 9° due rappresentanti delle altre associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130, designati d'accordo dalle associazioni stesse o, in difetto, dal Ministro per le corporazioni;
tolto: 10° dieci persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa, altre attivita' e discipline tecnico-giuridiche interessanti la produzione, designate dal Ministro per le corporazioni.
tolto: Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo' e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere apportate varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto indicati nel precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 9 AGOSTO 1943, N. 721, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art5 · fonte del testo