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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare per Regio decreto disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e l'organizzazione dei servizi del Consiglio.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 20 marzo 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Bottai - Grandi -

[6]De Bono - Rocco - Mosconi - Gazzera - Sirianni - Balbo -

[7]Giuliano - Di Crollanza - Acerbo - Ciano.

[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art20 · fonte del testo