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[1]Quando l'Oggetto della deliberazione interessa l'intero ordinamento sindacale e corporativo dello Stato e nei casi tassativamente prescritti dalla presente legge, le sezioni del Consiglio sono convocate in assemblea generale.

[2]Fanno parte di questa, oltre il Ministro per le corporazioni, il Ministro per l'interno, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il Segretario del Partito Nazionale Fascista, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni e tutti i rappresentanti designati dalle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per le corrispondenti sezioni.

[3]Delle altre rappresentanze permanenti nelle sezioni partecipano all'assemblea:

  • a)per la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, il presidente della Confederazione, e, rispettivamente, dieci e quattro rappresentanti dei Sindacati nazionali di categoria dei professionisti e degli artisti nelle sottosezioni delle professioni libere e delle arti, designati dalla Confederazione suddetta nei modi stabiliti dal regolamento;
  • b)per l'Ente nazionale della cooperazione, il presidente dell'Ente ed altri due rappresentanti, designati dall'Ente medesimo tra gli appartenenti alle sezioni.

[4]Fanno parte, inoltre, dell'assemblea generale:

[5]1° i vice segretari e un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito;

[6]2° i direttori generali del Ministero delle corporazioni;

[7]3° i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

[8]4° il presidente dell'Opera nazionale del dopolavoro;

[9]5° il presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale; 6° il presidente dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra; 7° il presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti;

[10]8° un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, designato dall'Associazione medesima

[11]9° due rappresentanti delle altre associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130, designati d'accordo dalle associazioni stesse o, in difetto, dal Ministro per le corporazioni;

[12]10° dieci persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa, altre attivita' e discipline tecnico-giuridiche interessanti la produzione, designate dal Ministro per le corporazioni.

[13]Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo' e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere apportate varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto indicati nel precedente comma.

Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art5 · fonte del testo