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Per la trattazione di singole materie di carattere generale e di ordine prevalentemente tecnico, escluse, comunque, quelle indicate nei successivi articoli 11 e 12, con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, possono essere in seno al Consiglio nazionale istituite delle Commissioni speciali permanenti composte di persone appartenenti all'assemblea generale. I decreti fissano la composizione di dette Commissioni e i limiti della loro competenza in confronto di quella dell'assemblea generale e delle sezioni.
Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943
