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[1]La designazione dei rappresentanti nel Consiglio nazionale delle corporazioni, da parte degli enti sindacali e delle altre associazioni ed organizzazioni indicate nell'art. 5 e nella tabella allegata alla presente legge, e' fatta dai rispettivi organi collegiali deliberanti di grado superiore, costituiti e convocati a termini degli statuti, o da chi - a termini degli statuti medesimi - ne esercita legittimamente i poteri.

[2]La qualita' di membro del Consiglio nazionale delle corporazioni e' riconosciuta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo.

[3]Colla stessa procedura essa viene revocata nei casi prevenuti dalla presente legge e dal regolamento.

[4]Nell'atto in cui assumono il loro ufficio, i membri del Consiglio nazionale delle corporazioni prestano giuramento colle forme dal regolamento stabilite.

[5]I membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, che non sono tali di diritto a cagione di altre loro funzioni, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art8 · fonte del testo