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[1]Per essere designato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni, ai sensi del primo capoverso dell'articolo precedente, occorrono i requisiti tutti fissati dalla legge elettorale politica per l'eleggibilita' a deputato.

[2]La sopravvenuta mancanza dei requisiti indicati nel precedente comma e' causa di revoca del mandato.

Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art9 · fonte del testo