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L'articolo 254 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 254 - Forma di riconoscimento. - Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo".

Testo in vigore dal 23 maggio 1975 al 2 ottobre 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art106 · fonte su Normattiva