L'articolo 270 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 270 - Legittimazione attiva e termine. - L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' naturale e' imprescrittibile riguardo al figlio. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art114 · fonte su Normattiva