Art. 117
Il primo comma dell'articolo 274 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 274 - Ammissibilita' dell'azione. - L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
