L'articolo 279 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 279 - Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione. - In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti. L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274. L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potesta'".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art121 · fonte su Normattiva