L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 316 - Esercizio della potesta' dei genitori. - Il figlio e' soggetto alla potesta' dei genitori sino all'eta' maggiore o alla emancipazione. La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre puo' adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art138 · fonte su Normattiva