L'articolo 320 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 320 - Rappresentanza e amministrazione. - I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita' o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potesta', o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potesta', la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art143 · fonte su Normattiva