Art. 141
L'articolo 318 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 318 - Abbandono della casa del genitore. - Il figlio non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potesta' ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
