Art. 146
L'articolo 323 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 323 - Atti vietati ai genitori. - I genitori esercenti la potesta' sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. I genitori esercenti la potesta' non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
