L'articolo 326 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 326 - Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti. - L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne' di esecuzione da parte dei creditori. L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e' titolare esclusivo non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art149 · fonte su Normattiva