Art. 151
L'articolo 328 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 328 - Nuove nozze. - Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
