L'articolo 120 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 120 - Incapacita' di intendere o di volere. - Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolta' mentali".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art15 · fonte su Normattiva