L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 278 - Indagini sulla paternita' o maternita'. - Le indagini sulla paternita' o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato. Possono essere ammesse dal giudice quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art120 · fonte su Normattiva