L'articolo 123 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 123 - Simulazione. - Il matrimonio puo' essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non puo' essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art18 · fonte su Normattiva