Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonche' rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullita'. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita' dipenda da bigamia o incesto. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento e' consentito".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art19 · fonte su Normattiva