L'articolo 580 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 580 - Diritti dei figli naturali non riconoscibili. - Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita' alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art188 · fonte su Normattiva