Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 167/1992

    Questione infondata
    8 aprile 1992

    Le norme abrogate del codice civile del 1942, che definivano i diritti successori dei figli naturali in concorso con i figli legittimi, debbono essere valutate non alla luce dei criteri direttivi della successiva riforma del diritto di famiglia, bensì nel contesto storico che aveva prodotto la norma stessa, rifacendosi all'art. 30, terzo comma, Cost. come interpretato dalla Corte anteriormente alla Novella del 1975, e cioè quale comando di detta parificazione soltanto nelle ipotesi di mancanza di membri della famiglia legittima, intesa nel senso stretto considerato dalla norma costituzionale medesima. Non può quindi ritenersi eccedente il limite della ragionevolezza (v. massima A) la abrogata disposizione del codice del 1942 - tuttora applicabile al caso di specie, la quale, nel concorso "ab intestato" di figli legittimi con figli naturali, attribuisce a questi ultimi metà della quota che conseguono i legittimi, anziché un pari diritto ereditario. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 cod. civ., abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975 n. 151). - Nello stesso senso, riguardo alla divisione tra figli legittimi e naturali, v. S. n. 168/1984; per l'interpretazione dell'art. 30, terzo comma, Cost., v. S. n. 79/1969, 50/1973, 82/1974.

    Art. 574 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 187 Riforma del diritto di famiglia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art187 · fonte su Normattiva