L'articolo 582 del codice civile e' sostituto dal seguente: "Art. 582 - Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. - Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredita'".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art190 · fonte su Normattiva