L'articolo 571 del codice civile e' sostituto dal seguente: "Art. 571 - Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle. - Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della meta'. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della meta' in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art186 · fonte su Normattiva