L'articolo 190 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 190 - Responsabilita' sussidiaria dei beni personali. - I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della meta' del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art69 · fonte su Normattiva