L'articolo 51 del codice civile sostituito dal seguente: "Art. 51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. - Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art2 · fonte su Normattiva